FTALATI NELLE BEVANDE ALCOLICHE (DISTILLATI, VINO, EXPORT CINA) / PHTHALATES IN ALCOHOLIC BEVERAGES (SPIRITS, WINE, EXPORT CINA)
CINA:OBBLIGO IN DOGANA DEL CERTIFICATO D’ANALISI PER GLI FTALATI ( ALCOLICI - EXPORT VINO CINA - FTALATI)
L’Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) di Guangzhou, ufficio locale dell’autorita` cinese di supervisione e vigilanza delle merci in entrata e in uscita, ha emanato il 22 gennaio scorso un comunicato relativo alle importazioni ed esportazioni di alcolici in cui si impone l'obbligo a tutte le merci della categoria alcolici/distillati di essere accompagnate da un rapporto analitico sulla presenza di ftalati (phthalates), sostanze impiegate per ammorbidire la plastica e dannose per la salute. Il certificato d’analisi deve essere rilasciato da un laboratorio qualificato autorizzato del Paese di provenienza della merce, da cui sia riscontrabile che i livelli di ftalati presenti nelle merci non siano superiori ai limiti stabiliti dalla Cina. (ICE GUANGZHOU (CANTON))
Norme & Limiti (per la verifica di conformità): - Reg. UE 10/2011 - Circolari del Ministero della Salute Cinese (China MOH Notice - Chinese Ministry of Health)
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Gli ftalati sono prodotti chimici utilizzati principalmente per rendere morbido e flessibile il PVC (plastica molto utilizzata nel campo degli imballaggi alimentari, incluse le bevande alcoliche).
Già dall’entrata in vigore del Reg. UE 10/2011 sono iniziati i controlli da parte di istituti di vigilanza esteri ma, negli ultimi mesi del 2012, a seguito di rilevamenti di concentrazioni superiori ai limiti di legge, sono scattate verifiche più approfondite per cercare di individuare la/le fonte/i dell’inquinamento.
CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI: NUOVE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA INSERIRE NEI DOCUMENTI DI TRASPORTO IN ITALIA ED ALL’ESTERO (DATA BASE E-BACCHUS)
Leggere l'aggiornamento dato dalla Circolare Icqrf n. 893 del 21.01.2013:
Quanto segue subisce l'aggiornamento dato dalla Circolare Icqrf n. 893 del 21.01.2013
Dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il Reg. UE 436/2009 che prevede che i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli dovranno riportare obbligatoriamente alcune indicazioni meglio chiarite dalla Circolare ICQRF n° 0017213 del 20-12-2012 ; tra queste ad esempio:
-Indicazione della attestazione (o autodichiarazione) delle DOP e delle IGP complete della denominazione;
-è richiesta l’indicazione, per DOP e IGP, del nome e della @mail dell’Organismo di Controllo che ha rilasciato le attestazioni;
-è richiesta l’indicazione del codice della denominazione dei prodotti; il codice è ottenibile consultando il nuovo archivio on-line dell’Unione Europea chiamato E-Bacchus
Deroga di Utilizzo degli attuali documenti di trasporto prenumerati (DOCO, DDT di trasporto, etc.):
La circolare ICQRF n° 0017213 del 20-12-2012 chiarisce inoltre la possibilità che vengano utilizzati i documenti ad oggi in possesso delle aziende sino al 31 luglio 2013 riportando le nuove informazioni previste dal Reg 436/09 al punto 11 (il campo relativo alle Annotazioni)
Prodotti Vitivinicoli segnalati nei Regolamenti e nelle Circolari:
-prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa
-prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa ma spediti da un piccolo produttore (come meglio specificato dalla stessa Circolare ICQRF n° 0017213 del 20-12-2012)
ALLERGENI NEL VINO (REG. CE 579/2012 DEL 29 GIUGNO 2012) - CONTROLLI, ANALISI E OBBLIGO DI INDICAZIONE IN ETICHETTA
NUOVA DIRETTIVA ALLERGENI: NOVITA' PER CHI UTILIZZA PRODOTTI CHIARIFICANTI CONTENENTI PROTEINE DEL LATTE E/O DELL'UOVO NELLA PRODUZIONE DEL VINO
Con il Reg. CE 579/2012 del 29 giugno 2012 la Comunità Europea obbliga di riportare in etichetta il nome degli allergeni solo nel caso si presenti la presenza di residui. Le etichette dovranno contenere la dicitura come ad esempio “derivati dell’uovo” e/o “derivati del latte” e potranno essere accompagnate da specifici pittogrammi che renderanno una comprensione immediata.
La norma è già entrata in vigore e verrà applicata a partire dai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve dalla vendemmia 2012 ed etichettati successivamente al 30 giugno 2012.
Il laboratorio Enocentro è in grado di soddisfare le richieste per la ricerca dei residui degli allergeni, nello specifico di albumina, caseina, beta-lattoglobulina e lisozima nel rispetto di quanto previsto dall’OIV.
Vi invitiamo a leggere l'informativa completa cliccando sul link sotto riportato:
DOLCIFICAZIONE DELLE PARTITE DI VINO DOP GIA' CERTIFICATE (CIRCOLARE DEL MIPAAF N. 16926 DEL 24/7/2012)
In allegato: Circolare emanata dal Ministero delle Politiche Agricolie, Alimentari e Forestali, n. 16926 del 24/7/2012, che riguarda la gestione della dolcificazione delle partite di vino Dop già certificato e stabilisce, tra le altre cose, che se la pratica di dolcificazione non ha determinato una variazione del tipo di prodotto (relativamente al tenore zuccherino residuo indicato dalle normative di riferimento), gli esami chimico-fisici a cui la partita oggetto della dolcificazione deve essere sottoposta possono essere sostituiti dall'autocertificazione sottoscritta dall’enologo di cui alla Legge 129/1991 prevista dall’art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale 11/11/2011 per gli assemblaggi della partite certificate.
Sperando che l’informazione allegata sia a Voi gradita,
DDAC E BAC: PRESENZA DI COMPOSTI DI AMMONIO QUATERNARIO (QAC) IN PRODOTTI ALIMENTARI
DDAC e BAC: presenza di composti di ammonio quaternario (QAC) in prodotti alimentari
Negli ultimi mesi sono state riscontrate presenze, anche molto elevate, di DDAC (Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride) e di BAC (Benzalkonium Chloride) in frutta ed ortaggi, inclusi prodotti BIO, in Germania ed altri Paesi Comunitari.
DDAC e BAC rientrano nella classe dei QAC (Quaternary Ammonium Compounds) e sono molto diffusi per la disinfezione delle superfici sia in ambito industriale che alimentare. Tra le potenziali fonti di propagazione di tali residui ci sono: prodotti fitosanitari, disinfettanti, additivi per impianti di irrigazione.
Particolare attenzione è stata posta a due prodotti (Vi-Care e Biolife) regolarmente iscritti nel registro del biologico e certificati da un Ente Tedesco che ha immediatamente ritirato il certificato di conformità.
Il DDAC, inteso come principio attivo, è stato approvato con il Regolamento (EC) 1107/2009 ed è soggetto alle prescrizioni del Regolamento (EC) n° 396/2005 il quale prevede, nel caso di mancata fissazione del limite massimo ammesso (MRL), di applicare un MRL di 0.01 mg/kg per i prodotti ortofrutticoli commercializzati negli Stati membri della Comunità Europea.
I prodotti contenenti concentrazioni di BAC e DDAC superiori a 0.01 mg/kg non sono commercializzabili.
Il laboratorio Enocentro Srl, per rispondere prontamente alle esigenze del mercato, ha messo a punto un metodo in LC-MSMS per la determinazione di DDAC, BAC incluse le forme BAC-C10, BAC-C12, BAC-C14 e BAC-C16 con limite di quantificazione (LOQ) di 0.005 mg/kg.
Potete richiedere ulteriori informazioni contattando il nostro servizio tecnico: